[Foto P.A. Tirindelli] Associazione Lirica
"Pier Adolfo Tirindelli"
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Lo Statuto
 
 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

 
ART. 1
E' costituita la "ASSOCIAZIONE LIRICA PIER ADOLFO TIRINDELLI"
ART. 2
Essa ha sede in CONEGLIANO VENETO (TV), in Viale Veneto, 24.
ART. 3
L'Associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di:
a)
contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica della musica e del canto, nel modo più ampio;
b)
riunire tutti i cittadini che trovano nella musica un comun interesse culturale;
c)
intraprendere rapporti di collaborazione e scambio di esperienze culturali con altre associazioni aventi il medesimo fine;
d)
realizzare programmi concertistici;
e)
avviare allo studio di strumenti musicali coloro, fra i soci, che lo richiedano, mediante corsi di lezioni organizzati e svolti da associazioni qualificate ed idonee;
f)
contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico-strumentale che si trova nel territorio mediante iniziative appropriate;
g)
patrocinare e stimolare studi, ricerche, iniziative di carattere musicale in collaborazione con Enti che ne fossero interessati.
 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 
ART. 4
Il Patrimonio è costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
b)
da eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c)
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le Entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dalle quote sociali;
b)
dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c)
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
ART. 5
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
 

SOCI

 
ART. 6
Sono soci le persone od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
ART. 7
I soci si distinguono in benemeriti e ordinari.
Sono soci benemeriti, quelle persone od Enti che arrecano particolari benefici morali o materiali all'Associazione. Sono soci ordinari quelli che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
ART. 8
I soci hanno diritto a:
a)
frequentare i locali dell'Associazione;
b)
servirsi delle attrezzature in gestione all'Associazione;
c)
pubblicazioni dell'Associazione;
d)
partecipare al rapporto annuale per la relazione finale e programmatica e le elezioni del Consiglio Direttivo;
e)
particolari facilitazioni in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione;
f)
approfondire didatticamente la loro conoscenza musicale e strumentale tramite la collaborazione di soci qualificati.
ART. 9
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
 

ORGANI E LORO FUNZIONI

 
ART. 10
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata di 3 (tre) anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione, chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.
ART. 11
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente e due Vice-Presidenti.
Nomina inoltre il Direttore Artistico, il Direttore degli Archivi ed un Segretario Tesoriere. Il Direttore Artistico ed il Segretario Tesoriere possono essere scelti anche tra i non soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
ART. 12
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro (4) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e/o dai Vice-Presidenti, in assenza di tutti questi dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 13
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso provvede pure alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione. Il Consiglio compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
ART. 14
Il Presidente, ed in sua assenza i Vice-Presidenti disgiuntamente tra loro, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
 

ASSEMBLEA

 
ART. 15
I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro il 15 febbraio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione sull'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C.
L'Assemblea può essere convocata in Conegliano Veneto, anche fuori della sede sociale, od in qualsiasi altro luogo sia in Italia sia all'estero.
ART. 16
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche all'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a Lei demandato per legge o per Statuto.
ART. 17
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di Associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.
ART. 18
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza da uno dei Vice-Presidenti, in mancanza anche di questi ultimi, l'Assemblea nomina un suo Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità della legge ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
ART. 19
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C.
 

COLLEGIO DEI REVISORI

 
ART. 20
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e dicontrollo.
 

CONTROVERSIE

 
ART. 21
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o vari organi, saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre Probiviri da nominare dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
 

SCIOGLIMENTO

 
ART. 22
In caso di scioglimento dell'Associazione le somme eventualmente residuate e i beni immobili saranno destinati ad una Associazione o Ente aventi finalità sociali o assistenziali, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.